Decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006. | |||||
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |||||
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonché le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE; | |||||
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire prima dell'imminente apertura della stagione venatoria 2006/2007 per evitare la non approvazione da parte della Commissione europea dei Programmi di sviluppo rurale, che comporterebbe gravissimi danni per l'intero comparto agricolo nazionale; | |||||
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006; | |||||
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le politiche europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie locali e dei trasporti; | |||||
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1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: | ||||
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle |
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche, | ||||
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esigenze economiche, nonché ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»; | ricreative e agroforestali, nonché ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.»; | ||||
b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: «provvedono ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «individuano», dopo la parola: «protezione» è inserita la seguente: «speciale» e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.»; |
b) all'articolo 1, comma 5, primo periodo, le parole: «provvedono ad istituire» sono sostituite dalla seguente: «individuano», dopo la parola: «protezione» è inserita la seguente: «speciale» e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere adeguatamente pubblicizzati.»; | ||||
c) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge.»; |
c) all'articolo 1, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge.»; | ||||
d) all'articolo 18, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In ogni caso deve essere rispettato il divieto di caccia nel periodo di nidificazione e durante le fasi di riproduzione e di dipendenza e, nei confronti delle specie migratrici, durante il periodo di riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.»; |
Soppressa. | ||||
e) all'articolo 20, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previa consultazione della Commissione europea»; |
e) identica; | ||||
f) all'articolo 21, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli»; |
f) identica; | ||||
g) all'articolo 21, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «detenere per vendere,» sono inserite le seguenti: «trasportare per vendere,». |
g) identica; | ||||
g-bis) all'articolo 26, comma 1, le parole: «terreni coltivati e a pascolo» sono sostituite dalle seguenti: «terreni coltivati, a pascolo e forestali, anche ricadenti nelle Zone di protezione speciale (ZPS)». | |||||
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1. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
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